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Comune di Siddi

Provincia del Medio Campidano
Tel. 070 939 800

05/09/2010

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Albo pretorio - Regolamenti e modulistica

Statuto Comunale

Coordinate documento

Numero documento: -
Numero protocollo: -
Data documento: 10/09/1991
Affisso all'albo dal 01/01/2000 al 31/12/2020

COMUNE DI SIDDI
PROVINCIA DI CAGLIARI


STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 54 DEL 10.09.1991
C.C. N. 13 DEL 02.03.1992

DECISIONE COMITATO DI CONTROLLO DI CAGLIARI
“ESENTE VIZI” : N. 02708/01/92 DEL 25.03.1992

PUBBLICATO NEL B.U.R.A.S. N. 68 DEL 09.12.1992

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La comunità di Siddi è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato..
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti cui al presente Statuto.

ART. 2
FINALITA'
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed .economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) la promozione, anche in collaborazione con le istituzioni culturali, religiose e scolastiche, delle attività culturali, sociali e ricreative tendenti alla valorizzazione della persona umana nelle sue diverse manifestazioni associative;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla colletività una migliore qualità della vita.
e) recupero e valorizzazione delle trazioni e della lingua di Siddi e della Sardegna.

ART. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna, avvalendosi delle formazioni sociali, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune di Siddi si estende per Kmq 11, confinante con i Comuni di Lunamatrona, Collinas, Gannostramatza, Gonnoscodina, Baressa, Ussaramanna, Pauli Arbarei.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono in Siddi nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.


ART. 5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dalla Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI SIDDI.
2. Nella cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si potrà esibire il gonfalone. ove venga adottato, nella foggia che verrà autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali sono vietati.
4. Nel Comune si espongono la bandiera europea, la bandiera italiana, bandiera sarda e il gonfalone comunale, ove esistente.

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

ART 7
ORGANI
1. Sono organi elettivi del Comune, Il Consiglio, La Giunta e il Sindaco.

ART 8
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunità esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3.

ART. 9
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
1. 1 : comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10
SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle che hanno per oggetto l'approvazione del:
a) conto consuntivo
b) bilancio preventivo
c) assestamento del bilancio
d) contrazione mutui.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede lavori, secondo le norme del regolamento..
4. Gli adempimenti previsti al terzo comma del presente articolo sono assolti:
a) in caso di decadenza, rimozioni o decesso del sindaco: dall'assessore anziano.
b) in caso di assenza o impedimento del sindaco: dall'assessore anziano o vice-sindaco.
c) in caso di dimissioni del sindaco: dallo stesso sindaco dimmissionario.
ART.. 11-
COMMISSIONI
1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e dia quanto disposto dall'art.27 L.81/93.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4.. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi richiedano.

ART 12
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito principale delle commissioni permanenti l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio dello funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni
- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
ART. 13
CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti complessivi all'atto della elezione del Consiglio Comunale e, a parità di voti dal consigliere più anziano di età.
3. Le dimmissioni dalla cari/a di consigliere sono rassegnate al sindaco. che deve includerle/ nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le djmmissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.
ART. 14
DIRITTI E DOVER.I DEI CONSIGLIERI
i.. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento..
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti? Che incidono in modo sostanziale sulle stesse? Subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.
3.. Ciascun consigliere tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
ART. 15
GRUPPI CONSILIAR1
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista..
2.. il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni..

ART. 15 bis
ATTIVITA' ISPETTIVA

ART.16
GIUNTA COMUNALE
1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza..
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale..
4.. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

ART. 17
NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI
1.Il Sindaco nomina gli assessori e il Vicesindaco prima dell'insediamento del Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge..
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1 grado.
4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
ART. 18
COMPOSI Z IONE
1. La giunta è composta dal sindaco e da N. 4 assessori.
2. N.1 assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibile ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. L'assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega..
ART. 19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
i. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
ART. 20
ATTRIBUZIONI
1 Alla giunta comunale compete amministrazione e gestione a discrezionalità nonché di tutti gli essere adottati da organo collegiale esclusiva del consiglio. l'adozione di tutti gli atti di contenuto generale o ad alta atti che per loro natura debbono e non rientrano nella competenza
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
h) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
i) propone contributi, e persone; criteri generali per la concessione di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
1) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
m) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
q) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi
4. La giunta, altresì nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

ART. 21
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla ‘valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in “seduta privata”.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente anziano fra i presenti.

ART. 22
SINDACO
1 Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovraintendenza e di amministrazione
2 Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica
4 Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ART.22 TER
MOZIONE DI SFIDUCIA

ART. 22 QUATER
EFFETTI

ART. 23 /
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta Comunale;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
l) adotta ordinanze ordinarie;
m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta Comunale;
p) adatta tutti i provvedimenti necessari perché il segretario e i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta Comunale;
s) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
t) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi

ART. 24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZ4
1. Il sindaco
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART 25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 26
VICESINDACO
1. Il vicesindaco l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con 1 osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita
l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART. 28
ATTRIBUZIONI GESTIONALI
1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna per i quali gli sia stata attribuita competenza;
g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
1) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso..

ART 29
ATTRIBUZ1ONI CONSULTIVE
1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne..
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3.. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART 30
ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA- DIREZIONE- COORDINAMENTO
1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale Esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia..
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ART. 31
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA
1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

CAPO II
UFFICI
ART 32
PRICIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata a seguenti principi :
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. 11 regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART 33
STRUTTURA
1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART.34
PERSONALE
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture la formazione la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei. dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. ti regoLamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare
a) struttura organi
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina

TITOLO III
SERVIZI
ART. 35
FORME DI GESTIONE
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge..
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3.. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale..
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio..
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale può delegare ad organismi intercomunali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente..

ART. 36
GESTIONE IN ECONOMIA
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti..
ART.37
AZIENDA SPECIALE
1. Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di. aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
ART. 38
ISTITUZIONE
1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4, Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. La loro costituzione, le loro funzioni e le loro attribuzioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 39
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE
1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 40
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriato tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi allo funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
ART. 41
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso. di proposta odi garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4, Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo—funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'‘ente.

ART. 42
REVISORE DEL CONTO
1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa
2 Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE
ART 43
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ART. 44
CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 45
CONSORZI
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 44 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3 Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 46
UNIONE DI COMUNI
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 43 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività..

ART.47
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite. deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite conio Statuto..

TITOLO Il
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 48
PARTECIPAZIONE
i. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza..
2.. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente..
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA
E AMMINISTRATIVA
ART. 49
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge..
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme d idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contradditorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
ART. 50
ISTANZE E PETIZIONI
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

3.. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata a dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato..
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
ART. 51
PROPOSTE
1. Numero 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per la adozione di atti amministrativi.
2. La giunta convoca il gruppo promotore delle proposte entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e lo invita a nominare una rappresentanza che riferisca al consiglio comunale.
3. Entro i successivi 30 giorni deve essere convocato il consiglio comunale per l'esame delle proposte previa opportuna istruzione da parte degli organi amministrativi di competenza..
CAPO I
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ART. 52
PRiNCIPI GENERALI
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art, 54, attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nei procedimenti di formazione degli atti generali.
2. Il Comune, inoltre, promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini e ne favorisce le aggregazioni.
3. I criteri vengono stabiliti dal Regolamento.
ART. 53
ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
i.. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, i diversi organismi a carattere collettivo che operano sul territorio..
2.. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere portate a conoscenza delle stesse almeno 30 giorni prima della adozione e precedute dall'acquisizione degli eventuali pareri espressi dai loro organismi collegiali.
3.. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:
finalità da perseguire, requisiti per l'adesione composizione degli organi di direzione modalità di acquisizione dei fondi e loro g est io ne.
4.. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta..

ART. 54
INCENTIVAZIONE
1.. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo..

ART. 55
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
ART 56
REFERENDUM
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3.. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 25 per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative del la consultazione.
ART .57
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro O giorni dalla proclamazione del risultato dal parte del sin il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
ART. 58
DIRITTI DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 59
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemitradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare .1 massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
ART. 60
1. Il comune istituisce l'ufficio del difensore civico comunale.
2. Esso viene nominato dal sindaco e designato a maggioranza assoluta da una commissione eletta in seno al consiglio comunale in numero di 6 consiglieri dei quali 3 appartenenti alla maggioranza e 3 appartenenti all'opposizione.
3. Resta in carica per una durata pari a quella del consiglio che lo ha designato e decade con lo stesso, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:
“giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.
ART. 61
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c) i ministri di culto;
d) gli a ed i dipendenti di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f) chi ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde a : di consigliere o per sopravvenienza di una dello cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza, adeguatamente documentata, ai doveri d'ufficio.

ART. 62
MEZZI E PREROGATIVE
i. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il. difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati odi propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, lo istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati..
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio..
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento: intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati..
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
ART. 63
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1. Il difensore civico presenta, entro i mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
ART 64
INDENNITA' DI FUNZIONE
Al difensore civico viene corrisposta un indennità pari al 50% di quella massima prevista per il sindaco.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
ART 65
STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
ART. 66
R EGOLAMENT I
1. Il Comune emana regolamenti
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Esse debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
ART. 67
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 68
ORDINANZE
1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma I devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4, Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 69
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alla adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.



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